La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
La Convenzione, riconosce per la prima volta che tutti i bambini e le bambine sono pieni titolari di diritti di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti. L’accordo formula principi validi in tutto il mondo nell’approccio all’infanzia indipendentemente dall’estrazione sociale, culturale, etnica o religiosa. Da allora, bambini, bambine, ragazzi e ragazze vengono riconosciuti come persone e cittadini titolari di diritti, capaci di partecipare attivamente alla vita familiare, sociale, culturale e civile.
La Convenzione è stata ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176, diventando così legge dello Stato e integralmente applicabile nel territorio italiano. Oggi sono ben 196 gli Stati che hanno ratificato la Convenzione. In tutto il mondo solo gli Stati Uniti non si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti riconosciuti dalla Convenzione.
La Convenzione è composta di 54 articoli e il testo è ripartito in tre parti:
- la prima parte contiene l’enunciazione dei diritti (Artt. 1-41);
- la seconda parte individua gli organismi preposti e le modalità per il miglioramento e il monitoraggio della Convenzione (Artt. 42-45);
- la terza parte descrive la procedura di ratifica (artt. 46-54).
La Convenzione prevede 4 principi fondamentali, che devono informare tutti i articoli enunciati:
- Non discriminazione (Art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutte le persone minorenni minorenni, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino, bambina, ragazza o ragazzo, o dei genitori.
- Superiore interesse (Art. 3): in ogni decisione, legge, politica, provvedimento, o iniziativa pubblica o privata, l’interesse del bambino, bambina o adolescente deve essere considerato e avere la priorità.
- Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (Art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, bambine e adolescenti, anche tramite la cooperazione internazionale.
- Ascolto delle opinioni della persona minorenne (Art. 12): i bambini, le bambine e adolescenti devono essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e le loro prospettive, idee e opinioni devono essere tenute in adeguata considerazione.
Alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza si aggiungono tre protocolli opzionali, su temi specifici. Il primo Protocollo opzionale riguarda la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante persone di minore età. Il secondo Protocollo Opzionale riguarda il coinvolgimento delle persone minorenni nei conflitti armati. Il terzo protocollo, sulle procedure di reclamo, prevede per la prima volta, dei rimedi contro le violazioni dei diritti fondamentali delle persone di minore età riconosciuti dalla CRC e negli altri due Protocolli Opzionali, e consentirà la difesa dei diritti dei minorenni attraverso la presentazione di segnalazioni o di vere e proprie denunce al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con sede a Ginevra.
L’Italia ha ratificato tutti tre i protocolli opzionali, essendo così integralmente applicabili nel territorio italiano.